domenica, settembre 24, 2006

STATUTO

COMITATO DEI GENITORI DI POVE DEL GRAPPA

O.N.L.U.S.

organizzazione di volontariato


qui di seguito viene riportato le regole che il comitato si è imposto di rispettare per perseguire lo scopo che ha determinato la costituzione della organizzazione.


STATUTO

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Costituzione, Denominazione)

E' costituita, ai sensi degli art. 36 e segg. del Codice Civile e per le norme che regolamentano la disciplina degli organismi scolastici, l’organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale denominata “COMITATO DEI GENITORI DI POVE DEL GRAPPA”, in breve denominabile anche come “COGEN POVE DEL GRAPPA”, in forma di associazione non riconosciuta, che in seguito sarà denominata Comitato.

Il Comitato è disciplinato dal presente Statuto, si fonda sul valore della solidarietà sociale e si ispira ai principi ed alle prescrizioni di cui alla Legge n. 266/1991 (Legge Quadro sul Volontariato) al D. Lgs n. 460/1997 (Disciplina Tributaria delle ONLUS) ed alla Legge n. 383/2000 (disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale), ai Principi ed ai Valori sanciti dalla Costituzione Italiana e della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Fanciullo.

I contenuti e la struttura del Comitato sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita del Comitato stesso.

Il Comitato ha durata illimitata.

Qualora il Comitato si veda riconosciuta la qualifica di ONLUS, così come previsto da D. Lgs n. 460/1997, tale locuzione dovrà essere aggiunta alla Denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione del Comitato.

Art. 2

(Sede)

Il Comitato ha sede in Pove del Grappa provincia di Vicenza in via Marconi presso la Scuola Elementare “Leonardo Da vinci”.

L'Assemblea degli Aderenti, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Regione Veneto. Il Comitato può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad altri comitati, associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Art. 3

(Statuto e Regolamento)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Aderenti al Comitato. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività del Comitato stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto, qualora ritenuto necessario.

Art. 4

(Oggetto e Scopi)

Il Comitato è apolitico, apartitico e non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e nel rispetto delle proprie finalità di solidarietà e volontariato sociale nel settore dell'istruzione e formazione dei minori persegue lo scopo di migliorare la scuola quale servizio importantissimo e vitale per la crescita, la formazione ed il futuro inserimento nella vita sociale e lavorativa dei giovani. A tal fine Il Comitato si adopererà per individuare, approfondire, integrare, sostenere, segnalare e/o organizzare (anche in supporto al Collegio dei Docenti, alla Direzione Didattica, al Circolo Didattico ed agli Enti preposti):

  1. iniziative e percorsi didattici, formativi, etici, educativi, sociali, culturali e psicofisici destinati ai minori frequentanti le Scuole di Pove del Grappa, con prevalenza e con particolare riguardo al sostegno, all'alfabetizzazione, all'accoglienza ed all'integrazione dei diversamente abili, dei disagiati e degli stranieri;

  2. iniziative e i progetti di assistenza, di integrazione sociale, culturale, linguistica e razziale destinati al beneficio di soggetti in particolari situazioni di disagio familiare, sociale, psichico, fisico o economico;

  3. iniziative e i progetti di valorizzazione e tutela della natura, dell'ambiente e della salute.

  4. Iniziative e i progetti di valorizzazione dello sport e dell'educazione fisica;

  5. la promozione di programmi intesi a sviluppare la coscienza multietnica, di unità Europea e di rispetto della persona e dell'ambiente.

  6. la sollecitazione dell'attenzione dei Genitori, della Direzione Didattica, del Circolo Didattico, dei Capogruppo scolastici, dell'Ente Locale e di ogni altro Ente od Organizzazione competente, sulle problematiche didattiche, formative, etiche, educative, sociali e logistiche delle Scuole Elementari e Medie di Pove del Grappa, con specifico riguardo alle situazioni di disagio;

  7. l'organizzazione di conferenze, dibattiti, convegni e corsi strettamente inerenti alla finalità del Comitato, con specifico riguardo alle situazioni di disagio;

  8. la promozione di programmi intesi a sviluppare la coscienza multietnica, di unità Europea e di rispetto della persona e dell'ambiente;

Il Comitato non potrà svolgere altre attività se non direttamente connesse a quelle sopra evidenziate. Si considerano direttamente connesse le attività, sempre che non siano prevalenti e che i relativi eventuali proventi non superino il 66% (sessantasei percento) delle spese complessive del Comitato in ciascun esercizio.

Al fine di svolgere le proprie attività l'organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

Il Comitato si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'art.7 della L.266/1991.

TITOLO II – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 5

(Il Patrimonio)

Il patrimonio del comitato e costituito:

  1. dal fondo iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori,

  2. dai contributi versati da i soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;

  3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

  4. dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Organizzazione.

  5. Le entrate dell'organizzazione sono costituite:

  6. dai contributi degli aderenti;

  7. da contributi privati;

  8. da contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche documentate attività, progetti;

  9. da contributi di organismi internazionali;

  10. da donazioni e lasciti testamentari;

  11. da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il Consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo, per il fondo di dotazione, da effettuarsi all'atto dell'adesione al Comitato da parte di chi intende aderire all'organizzazione. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

La quota di adesione è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

Art. 6

(Il Bilancio)

Il Bilancio del Comitato è annuale (1° settembre – 31 agosto) e corrisponde in sostanza con l'anno scolastico.

Il Bilancio si basa sulla tenuta di un'ordinata e chiara contabilità. Contiene tutte le entrate e le Spese relative al periodo di riferimento, con evidenziazione delle disponibilità iniziale e finale di cassa. In apposito allegato facente parte integrante del Bilancio dovranno essere indicati eventuali crediti e debiti sussistenti alla data di chiusura del Rendiconto stesso, nonché l'inventario dei beni in proprietà o posseduti a qualsiasi titolo dal Comitato. Esso può essere corredato di apposite relazioni del Tesoriere, del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Qualora sia stato nominato il Revisore dei Conti, il Bilancio sarà corredato anche dalla relazione di sua competenza.

Entro il 31 ottobre di ogni anno verrà disposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede del Comitato nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di qualsiasi Aderente che voglia esaminarlo. E' facoltà di ogni Aderente di trarne copia a sue spese.

Una volta sottoposto all'esame dell'Assemblea, il Rendiconto Finanziario è esposto nelle bacheche delle Scuole Elementari e Medie di Pove del Grappa per almeno quindici giorni e trasmesso per conoscenza alla Direzione Didattica Scolastica di appartenenza e potrà essere eventualmente registrato, su indicazione dell'Assemblea.

Art. 7

(Utilizzo e devoluzione delle risorse)

Il Comitato non può distribuire, nemmeno indirettamente, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, fatti salvi i casi previsti dalla Legge. Tali utili ed avanzi di gestione, durante la vita del Comitato, saranno integralmente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strettamente connesse.

In caso di scioglimento o cessazione del Comitato, le risorse residue (ultimata la procedura di liquidazione sulla base delle indicazioni dell'Assemblea che l'ha deliberata) dovranno essere devolute ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, della Legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

TITOLO III – ADERENTI

Art. 8

(Aderenti)

Il Comitato è composto da Aderenti Ordinari, Aderenti Sostenitori e Aderenti Benemeriti.

Sono Aderenti Ordinari, senza distinzione alcuna di razza o di religione, tutti i Genitori di minori frequentanti le Scuole Elementari e Medie di Pove del Grappa che, sottoscrivendo lo Statuto del Comitato, implicitamente ne condividono le finalità, il carattere apolitico, apartitico, senza scopo di lucro e non discriminatorio, nonché lo spirito di solidarietà e di volontariato.

Sono Aderenti Sostenitori tutte le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), non Aderenti Ordinari, che svolgono attività di supporto (a titolo gratuito) e/o di sostegno economico al Comitato, che condividendo la finalità del Comitato, si impegnino per realizzarle versando la quota stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono Aderenti Benemeriti tutte le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), non Aderenti Ordinari, che svolgono o hanno svolto in seno al Comitato una o più attività ritenute meritevoli dall'Assemblea.

Gli Aderenti Sostenitori e Benemeriti non hanno diritto di eleggere, o di revocare, i membri elettivi del Consiglio Direttivo, e non hanno la facoltà di candidarsi per nessuna carica direttiva del Comitato.

L'adesione è personale e non trasmissibile.

Art. 9

(Adesione)

Sono di diritto ammessi senza esplicita domanda tutti i Genitori di minori frequentanti le Scuole di Pove del Grappa che sottoscrivendo lo Statuto del Comitato, implicitamente ne condividono le finalità, il carattere apolitico, apartitico, senza scopo di lucro e non discriminatorio, nonché lo spirito di solidarietà e di volontariato.

Sono ammessi al Comitato le persone fisiche e/o giuridiche (nella personale legale rappresentante o da persona delega) che con espressa domanda al Presidente o al Segretari, corredando la richiesta con le firme di almeno due Aderenti Ordinari chiede di poter aderire come Aderente Sostenitore e dichiara di condividere le finalità, il carattere apolitico, apartitico, senza scopo di lucro e non discriminatorio, nonché lo spirito di solidarietà e di volontariato che il Comitato si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto ed eventuali regolamenti.

L'ammissione ad Aderente Sostenitore è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

L'Aderente Sostenitore deve corrispondere annualmente la quota associativa eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono ammessi dall'Assemblea, su indicazione motivata del Consiglio Direttivo, persone, società, o enti, con la qualifica di Aderente Benemerito.

L'Aderente Benemerito non ha l'obbligo di contribuire economicamente all'attività del Comitato.

Art. 10

(Diritti degli Aderenti)

Gli Aderenti Ordinari, che deliberano in Assemblea, hanno il diritto di eleggere, o di revocare, i membri elettivi del Consiglio Direttivo, ed hanno la piena facoltà di candidarsi per ciascuna carica.

Gli Aderenti Ordinari, con le modalità più avanti specificate, hanno il diritto di convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Gli Aderenti Ordinari, Sostenitori e Benemeriti hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto.

Art. 11

(Doveri degli Aderenti)

Gli Aderenti, qualora si impegnino a prestare la propria attività a favore delle finalità del Comitato, devono farlo in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro.

Il comportamento verso gli altri Aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è improntato sulla solidarietà ed è attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

Art. 12

(Esclusione, Recesso, Decadenza e Sostituzione)

L'Aderente che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, o ne viola le norme o lo spirito, o danneggia materialmente o moralmente il Comitato, o fomenta disordini o dissidi tra gli Aderenti, può essere escluso. L'esclusione (che deve essere motivata) è deliberata dal Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni (scritte e orali) della persona esclusa. L'esclusione comporta automatica decadenza dalle cariche del Comitato

Ciascun Aderente può in qualsiasi momento e liberamente, con effetto immediato al momento della consegna, recedere dal Comitato, mediante lettera scritta da recapitare ad uno qualsiasi dei membri del Comitato Esecutivo.

Decade automaticamente dalla qualifica di Aderente Ordinario il genitore che non abbia più alcun figlio frequentante le Scuole Elementari e Medie di Pove del Grappa.

Decade automaticamente dalla qualifica di Aderente Sostenitore la persona, la società, o l’ente che non abbia provveduto a rinnovare la quota associativa annuale nei termini.

Gli Aderenti membri del Consiglio Direttivo, che senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, possono essere sostituiti in seno al Consiglio Direttivo con delibera del Consiglio medesimo.

L'esclusione, il recesso, la decadenza e la sostituzione comportano automatica decadenza anche dalle cariche del Comitato, sia elettive che di diritto.

I versamenti al fondo di dotazione e possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento del comitato, ne in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Organizzazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al Comitato a titolo di versamento al fondo di dotazione

TITOLO VI – ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 13

(Organi Sociali)

Sono Organi del Comitato:

  • l'Assemblea degli Aderenti;

  • il Consiglio Direttivo;

  • il Comitato Esecutivo;

  • Il Presidente

  • Il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato)

Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 14

(Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli Aderenti ed è organo sovrano del Comitato stesso.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro il 31 ottobre di ciascun anno. Essa inoltre:

Delibera sulle modifiche al presente Statuto;

la nomina o revoca del Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere;

la nomina degli Aderenti Benemeriti

approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività del Comitato;

determinazione di indirizzi o di mandati specifici agli altri Organi del Comitato;

approvazione delle quote associative;

delibera lo scioglimento e la liquidazione del Comitato e la devoluzione del patrimonio;

delibera quant'altro a lei demandato per legge e per statuto.

L'Assemblea è convocata dal presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli aderenti o da almeno 1/3 dei consiglieri, mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

Tale comunicazione dovrà essere inviata a tutti gli aderenti nonché ai Revisori dei Conti, se nominati, e affissa a tutte le sedi del Comitato.

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza degli Aderenti Ordinari e delibera validamente a maggioranza degli stessi che siano presenti. In seconda convocazione si riunisce validamente qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza degli Aderenti Ordinari presenti.

Ogni Aderente ed ogni membro del Consiglio Direttivo ha diritto di intervento. Il diritto di voto è riservato ai soli Aderenti Ordinari. Ogni Aderente Ordinario ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. Il voto è palese, salvo diversa delibera dell'Assemblea che richieda lo scrutinio segreto, determinandone le modalità.

Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche dello Statuto devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza degli Aderenti Ordinari.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo e la verbalizzazione sommaria avviene a cura del Segretario del Consiglio Direttivo, salvo diversa determinazione dell'Assemblea stessa.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea vengono firmati dal Presidente e dal Segretario e sono conservate a cura del Segretario ed ogni Aderente ha diritto di prenderne visione e di trarne copia a sue spese.

Delle riunioni assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto:

-dai membri elettivi (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere) eletti dall'Assemblea, che per la validità della nomina e della carica devono sottoscrivere lo Statuto del Comitato;

-dai membri di diritto (i Rappresentanti di Classe) eletti dai Genitori delle singole classi delle Scuole Elementari e Medie di Pove del Grappa, qualora abbiano sottoscritto lo Statuto del Comitato.

-dai membri del Collegio dei Revisori dei conti, se nominati.

e rimane in carica per la durata di un anno.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente quando è presente un terzo dei membri e delibera validamente a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto di intervento e diritto di voto. Ogni persona ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe. Il voto è palese, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo che richieda lo scrutinio segreto, determinandone le modalità.

Le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche del Regolamento, o la nomina di Aderenti Sostenitori, o provvedimenti di esclusione di un Aderente, o la sostituzione di un membro del Consiglio stesso, ovvero la nomina eventuale del Revisore dei Conti, devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice presidente del Consiglio Direttivo e la stesura del verbale, qualora ritenuta necessaria, avviene a cura del Segretario, salvo diversa determinazione del Consiglio stesso.

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Segretario ed ogni aderente ha diritto di prenderne visione e di trarne copia a sue spese.

Il Consiglio Direttivo ha competenza sulle seguenti materie:

eventuale nomina o revoca, con determinazione della durata in carica tra sui membri da uno a due consiglieri del comitato esecutivo

procedimento di esclusione degli Aderenti, o sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo;

definizione di programmi e progetti;

coordinamento generale delle attività del Comitato;

costituzione di gruppi di studio o di lavoro;

definizione di particolari mandati da conferire al Presidente;

approvazione o modifica dell'eventuale Regolamento;

eventuale nomina o revoca, con determinazione della durata in carica, del Collegio dei Revisori dei Conti, che se nominato dovrà redigere apposita relazione al Bilancio.

Art.16

(Comitato esecutivo)

Il Comitato è amministrato da un Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre persone ad un massimo di sei membri.

Il Comitato Esecutivo è l'organo esecutivo del Consiglio Direttivo e, quindi del Comitato. Esso è composto:

dal Presidente,

dal Vice Presidente,

dal Segretario,

dal Tesoriere

da due consiglieri eletti tra i rappresentanti di classe, se nominati

e rimani in carica per la durata di un anno.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal presidente almeno tre giorni prima con avviso di convocazione contenente i punti all'ordine del giorno.

Le decisioni sono verbalizzate su apposito registro e conservate a cura del Segretario, salvo diversa determinazione del Comitato Esecutivo stesso ed ogni aderente ha diritto di prenderne visione.

Il Comitato Esecutivo ha competenza su:

attuazione dei programmi e delibere del Consiglio Direttivo;

segue l'attuazione del lavoro ed il coordinamento dei gruppi di lavoro o studio;

delibera sugli atti amministrativi straordinari e urgenti;

Il Presidente ha poteri di ordinaria amministrazione, con firma singola e libera e relativa rappresentanza legale, con facoltà di delega. Per gli atti di straordinaria amministrazione sarà necessaria la firma congiunta del Presidente e quella di un altro membro del Comitato Esecutivo. In caso di impossibilità, assenza o impedimento del Presidente, i poteri e la rappresentanza sono esercitati dal Vice-Presidente. Presidente e Vice-Presidente fanno parte di diritto di ogni gruppo di lavoro o studio.

Il Segretario aggiorna e conserva la documentazione del Comitato (elenchi degli Aderenti, dei Rappresentati di Classe, del Comitato Esecutivo, il libro dei verbali delle assemblee, il libro dei verbali del Consiglio Direttivo, altri registri e documenti) ed il protocollo; assicura i collegamenti funzionali con gli altri organismi esterni e fa parte di diritto di ogni gruppo di lavoro o studio.

Il Tesoriere sovrintende al patrimonio del comitato; tiene la contabilità e formalizza il Rendiconto finanziario con il supporto del Comitato Esecutivo, esprimendo eventuali pareri in merito; fa parte di diritto di ogni gruppo di lavoro o studio.

Art. 17

(Il Presidente)

Al presidente del comitato spetta la rappresentanza dell'organizzazione stessa di fronte a terzi ed in giudizio.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative delibere.

Ogni qualvolta il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 18

(Collegio dei Revisori dei Conti)

Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra gli aderenti sostenitori, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere del consiglio direttivo.

Per la loro durata in carica, la rieleggibilità valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art 19

(Assicurazioni)

Il Comitato può eventualmente assicurarsi, o assicurare gli Aderenti operativi, per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale, a proprie spese.

Art. 20

(Scioglimento)

Lo scioglimento del Comitato è deliberato a maggioranza dei ¾ (tre quarti) dall'Assemblea degli Aderenti Ordinari in prima convocazione e dal cinquanta percento più uno dei presenti aventi diritto in seconda convocazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21

(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra gli aderenti, o tra alcuni di essi e il Comitato, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal presidente della Camera di Commercio di Vicenza. Gli arbitri giudicheranno ex bono et equo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 22

(Legge Applicabile)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti, nonché ai principi dell'Ordinamento Giuridico con riferimento alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato, di solidarietà e di promozione sociale.


Etichette: